Congedo Covid19 per quarantena scolastica dei figli

L’Inps con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 ha fornito indicazioni sul congedo COVD-19 in favore dei genitori lavoratori dipendenti per quarantena scolastica dei figli…

L’Inps con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 ha fornito indicazioni sul congedo COVID-19 in favore dei genitori lavoratori dipendenti per quarantena scolastica dei figli (vengono esclusi i genitori lavoratori autonomi e i genitori iscritti alla Gestione separata). Il congedo è fruibile anche da lavoratori dipendenti affidatari di minore.

REQUISITI
Per potere fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di congedo COVID-19, viene meno il diritto al congedo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere 2 indennizzate (In questo caso il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo);
  • non deve svolgere lavoro in modalità smart working durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di 14 anni;
  • deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico;

DURATA E INDENNIZZO DEL CONGEDO
Il congedo può essere fruito per il periodo che va dal 9 settembre al 31 dicembre 2020 , la durata massima è pari al periodo di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente. I genitori conviventi con il figlio possono alternarsi nella fruizione del congedo.
L’indennità è pari al 50% della retribuzione. Per i periodi di congedo è riconosciuta inoltre la contribuzione figurativa. L’Inps indennizzerà esclusivamente le giornate lavorative che ricadono nel periodo di congedo richiesto.

COMPATIBILITA’
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19.
In caso di congedo di maternità/paternità , l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 nel caso in cui la quarantena sia disposta per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Nel caso di ferie dell’altro genitore convivente con il minore, la fruizione di esse è compatibile con la contemporanea fruizione del congedo COVID-19.
In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente del congedo COVID-19.
La fruizione del congedo COVID-19 da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile, qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità;
È possibile fruire del congedo COVID-19 dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi della legge n. 104/92, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario.
Infine, la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’ invalidità al 100% o di una pensione di inabilità .

INCOMPATIBILITA’
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli può essere fruito solo alternativamente tra i genitori conviventi del minore. Quindi, se le domanda sono state presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni , l’Inps accoglierà la domanda presentata cronologicamente prima.
Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore.
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri fruiti per lo stesso figlio.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa .
Il congedo COVID-19 non può essere fruito nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito . L’Inps precisa che nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiario dei suddetti strumenti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio.
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore, ed inoltre è anche incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.

DOMANDA
La domanda deve essere presentata in modalità telematica direttamente dal cittadino con il proprio Spid o presso il Patronato Inca.
Possono essere richiesti periodi di congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo che va dal 9 settembre al 31 dicembre 2020. Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
I dipendenti pubblici devono presentare domanda alla propria Amministrazione secondo le indicazioni della stessa.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni, il monitoraggio della spesa è in capo all’Inps.