Cassa integrazione riconosciuta ai lavoratori di Medicina ex zona rossa

Ai lavoratori di Medicina, dichiarata dalla Regione “zona rossa” il 16 marzo scorso, finalmente è stata riconosciuta una copertura previdenziale ed economica per tutta la durata del periodo.

Messaggio INPS n. 3131
OGGETTO: Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni
introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

PUNTO 6: Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni delle ex zone rosse in ragione di provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’Autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19

Nel quadro complessivo delle misure rivolte a supportare i lavoratori e le imprese nella situazione emergenziale determinatasi a causa del COVID-19, l’articolo 19 del decreto-legge in parola prevede una specifica tutela per i lavoratori – domiciliati o residenti in Comuni appartenenti alle ex zone rosse e per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – che siano stati impossibilitati a
raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle Autorità pubbliche territorialmente competenti, in merito all’obbligo di permanenza domiciliare e conseguente divieto di allontanamento dal territorio comunale in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell’entrata in vigore del decretolegge
n. 104/2020.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte di tali dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure
previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive.

Le istanze di accesso al trattamento spettante – corredate dall’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 del datore di lavoro indicante l’Autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione – devono essere trasmesse esclusivamente all’Istituto, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.
In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.

Trascorsi infruttuosamente detti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
I trattamenti di cui trattasi sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l’anno 2020.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che – qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato – non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.
Per quanto attiene alla modalità di invio delle istanze di accesso ai trattamenti in parola, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per la trasmissione delle domande.