Aumento delle pensioni di invalidità

Requisiti reddituali, decorrenze e modalità per il riconoscimento del diritto…

L’INPS, con circolare n. 107 del 23 settembre 2020, ha emanato le modalità applicative in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 relativa all’aumento delle pensioni di invalidità.
La circolare n.107 prevede l’incremento per il 2020 fino a 651,51 euro, agli inabili titolari di pensione di invalidità civile, ai ciechi totali titolari di pensione, ai sordi titolari di pensione e agli inabili titolari di pensione inabilità (legge 222/84), a partire dal 18° anno di età dei disabili. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittima la norma che riconosceva la maggiorazione al raggiungimento dei 60 anni di età.

Requisiti reddituali
Per il diritto all’incremento è necessario non superare:
– se non coniugati: un limite di reddito personale pari a 8.469,63 euro, per il 2020;
– se coniugati, oltre al limite personale, anche un limite coniugale pari a 14.447,42 euro, per il 2020.

Domanda e decorrenza

  • Agli invalidi civili aventi la maggiorazione viene erogata d’ufficio a decorre dal 1° agosto 2020. Non occorre quindi presentare alcuna domanda.
  • Gli inabili titolari di pensione di inabilità (legge 222/84) devono presentare una richiesta: in questo caso, la decorrenza è fissata al 1° giorno successivo alla presentazione della domanda, ma potranno avere gli arretrati al 1° agosto 2020 se presenteranno la domanda entro e non oltre il 9 ottobre (ricostituzione reddituale per incremento della maggiorazione sociale).