Congedi per i genitori, smart working e bonus baby sitting: i requisiti per presentare la domanda

Il decreto legge n. 30, pubblicato il 13 marzo 2021, ha introdotto i congedi per genitori e bonus baby-sitting.

Ai genitori lavoratori dipendenti di figli minori di 16 anni, è riconosciuta, alternativamente tra loro, la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working per l’intero periodo di sospensione o parte di esso nel caso di:

– sospensione dell’attività didattica;
– per la durata dell’infezione covid 19 contratta dal figlio;
– per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente;

Qualora non ricorrano le condizioni per svolgere l’attività lavorativa in smart working, è consentito a genitori di figli minori di 14 anni, alternativamente tra loro, di fruire del congedo per covid 19, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata degli eventi indicati.
Il congedo è retribuito al 50% della retribuzione con diritto alla copertura figurativa dei contributi.

Eventuali congedi parentali fruiti dai genitori dal 01/01/2021 al 13/03/2021, a domanda, possono essere convertiti in congedo covid 19.

Per figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni i genitori, in alternativa tra loro, se impossibilitati a svolgere attività lavorativa in smart working possono astenersi dal lavoro, senza alcuna indennità o retribuzione e senza contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il congedo retribuito al 50% può essere esteso anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 c. 1 legge104/92 iscritti a scuole di ogni ordine e grado dove sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o se ospitati in centri diurni se disposta la chiusura.

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze legate all’emergenza epidemiologica, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, conviventi con figli minori fino a 14 anni, possono scegliere di ricevere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, bonus erogato tramite il libretto di famiglia.

E’ previsto il pagamento diretto solo nel caso di iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educative ricreativa e ai servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, il bonus è incumulabile con il bonus asilo nido.

Il congedo per covid 19 e il Bonus baby sitting sono incompatibili nel caso in cui l’altro genitore sia:

– in smart working;
– fruitore del congedo retribuito al 50% per lo stesso figlio;
– non svolga attività lavorativa;
– sospeso dal lavoro;


Per fruire del congedo e del bonus il termine ultimo è il 30 giugno 2021.

Il Patronato Inca Cgil Imola è a disposizione per informazioni e per la presentazione delle domande, non appena sarà pubblicata la circolare applicativa Inps e sarà operativa la procedura telematica dell’Inps:
tel. 0542/605630 – 0542/605611 – imola@inca.itcastelspietro@inca.it